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PERSONE FISICHE

ISTITUTI AUTONOMI
CASE POPOLARI

COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETÀ INDIVISA

QUALI INTERVENTI

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SISMABONUS 110%

I lavori di messa in sicurezza sismica possono accedere al Superbonus 110% nel rispetto dei requisiti indicati nelle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art.119 comma 4 – DL 63/2013 Art.16

Descrizione dei lavori: interventi locali o lavori che interessano l’intera struttura per il miglioramento o l’adeguamento sismico.

Limite di spesa: 96.000 € per unità immobiliare (DL 63/2013).

Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

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ECOBONUS 110%

In questa guida suddividiamo i lavori in principali e subordinati. Ecco i primi: sarà necessario eseguire almeno uno dei seguenti lavori per accedere al Superbonus 110% sulla riqualificazione energetica.

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art.119 comma 1a)

Descrizione dei lavori: isolamento delle strutture opache verticali o orizzontali per almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio.

Limite di spesa:
50.000 € per unità immobiliare unifamiliare
40.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
30.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI

Note aggiuntive:
L’isolamento può avvenire tramite cappotto esterno, insufflaggio, cappotto interno.
Sono inclusi solo gli elementi che delimitano il volume climatizzato.

Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art.119 comma 1b) comma 1c)

Descrizione dei lavori: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione

Limite di spesa:
30.000 € per unità unifamiliare
20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI

Note aggiuntive:
La sostituzione con una nuova caldaia a condensazione è un intervento principale per il Superbonus 110% solo in edifici condominiali, in edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno.
L’incentivo riguarda solo i lavori eseguiti per il servizio di riscaldamento.

Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 1b) e Art 119 comma 1c)

Descrizione dei lavori: intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, anche ibrida o geotermica, o microcogenerazione, teleriscaldamento e biomasse.

Limite di spesa:
30.000 € per unità unifamiliare
20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI

Note aggiuntive:
La sostituzione con pompa di calore o microcogeneratore può riguardare condomini centralizzati oppure edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno.
La nuova pompa di calore che può fornire energia per i servizi di riscaldamento, raffrescamento e ACS deve obbligatoriamente modificare quanto previsto per il servizio di riscaldamento degli ambienti esistente.
Non è ammesso al Superbonus 110% l’installazione o la sostituzione di un generatore esclusivamente utilizzato per raffrescamento degli ambienti (ad esempio il condizionatore)
La sostituzione dell’impianto con teleriscaldamento o biomasse è ammessa unicamente in comuni non metanizzati e non rientranti nelle procedure di infrazione dell’UE sulle emissioni di PM 10.
La sostituzione con impianti a biomassa è ammessa unicamente per unità unifamiliari o unità in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno.

Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 1b) e Art 119 comma 1c)

Descrizione dei lavori: intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a collettori solari termici

Limite di spesa:
30.000 € per unità unifamiliare
20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI

Note aggiuntive:
La sostituzione con impianti a collettori solari in edifici centralizzati oppure edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno.
Tra le spese incentivabili anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
Il collettore solare deve essere asservito al riscaldamento degli ambienti.

Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

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SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI

Gli interventi trainati sono quei lavori che raggiungono il Superbonus 110% soltanto se eseguiti congiuntamente ad uno dei principali, ad eccezione delle sole colonnine di ricarica. Il salto di due classi energetiche richiesto dal Decreto per l’accesso al bonus 110% può essere valutato comprendendo interventi trainanti e trainati insieme.

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 7. DL 63/2013 Art 16 ter

Descrizione dei lavori:installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Limite di detrazione: 3.000 € (dal DL 63/2013)

Note aggiuntive:
I limiti di spesa e le caratteristiche dell’installato si trovano nel DL 63/2013 citato dal DL 34/2020 e s.m.i.
Tra le spese incentivabili anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 1b) – Art 119 comma 1c) – Art 119 comma 5 – Art 119 comma 6 – Art 119 comma 7

Descrizione dei lavori: installazione di pannelli solari fotovoltaici in edifici, connessi alla rete elettrica. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Limite di detrazione: 48.000 € con limite massimo 2.400 € per ogni kW di potenza nominale.

Note aggiuntive:
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa, nazionale e regionale.
L’installazione dei sistemi di accumulo può avvenire contestualmente oppure successivamente all’installazione del nuovo impianto fotovoltaico.
Il solare fotovoltaico può contribuire al salto di due classi richiesto dal Decreto Rilancio per il Superbonus 110%, in misura maggiore se utilizzato in abbinamento a impianti alimentati ad energia elettrica come le pompe di calore.

Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 2 – DL 63/2013 Art 14

Descrizione dei lavori: sostituzione dei serramenti esistenti con prestazioni energetiche rispondenti ai requisiti di norma.

Limite di detrazione: 60.000 € (DL 63/2013)

Note aggiuntive:
La detrazione si applica alle spese per la sostituzione dei serramenti anche comprensive di infissi e schermature solari.
Maggiori indicazioni e chiarimenti relativi alle verifiche richieste dal DM Requisiti Minimi in relazione al fattore di schermatura sono contenuti nella serie di FAQ del MiSE sull’APE pubblicate da Agosto 2015 a Dicembre 2018.
La sostituzione dei serramenti può contribuire al salto di due classi richiesto dal Decreto Rilancio per il Superbonus 110%. Il contributo è maggiore quanto più ampia è la percentuale di superficie trasparente dell’edificio.

Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 2 – DL 63/2013 Art 14

Descrizione dei lavori: installazione di schermature mobili sui serramenti.

Limite di detrazione/spesa: 60.000 € (DL 63/2013).

Note aggiuntive:
Il fattore di schermatura indica la percentuale di irraggiamento solare che attraversa il serramento.
L’applicazione di schermature mobili può contribuire in misura contenuta al salto di due classi richiesto dal Superbonus del Decreto Rilancio. L’effetto della schermatura mobile è la riduzione dell’apporto solare entrante senza ricadute sostanziali sulle prestazioni termiche.

Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 2 – DL 63/2013 Art 14

Descrizione dei lavori: intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente con caldaia a condensazione.

Limite di detrazione: 30.000 €

Note aggiuntive:
L’installazione di una nuova caldaia a condensazione è un intervento principale per il Superbonus solo in edifici condominiali o unifamiliari oppure in unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno. Nel caso di termoautonomi in condominio si considera subordinato.
L’incentivo riguarda solo interventi eseguiti per il servizio di riscaldamento.

Soggetti interessati:
IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 2 – DL 63/2013 Art 14 – L 208/2015 Art 1 comma 88

Descrizione dei lavori: installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation (BACS), che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.

Limite di spesa e detrazione: Nessuno.

Note aggiuntive:
Non è semplice considerare questo tipo di sistemi nel salto di classe richiesto dal Decreto Rilancio. La norma da applicare per questo caso è la UNI 15232 che indica fattori correttivi sulla prestazione energetica globale.
Non sono incentivate le spese per gli strumenti di lettura dei dati (tablet o smartphone).
La spesa per installazione di building automation è detraibile solo per soggetti IRPEF.

Soggetti interessati:
Singole unità e condomini IRPEF (residenze, uffici)

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